Art. 1.
(Introduzione del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione).

      1. La presente legge reca norme finalizzate a consentire l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione per coloro i quali, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, sono impossibilitati a recarsi al seggio elettorale per uno dei seguenti motivi:

          a) il giorno delle elezioni si trovano fuori dalla loro circoscrizione elettorale;

          b) hanno spostato la propria residenza in un'altra circoscrizione elettorale e non sono stati ancora registrati nelle liste elettorali della nuova circoscrizione;

          c) non possono raggiungere il seggio elettorale a causa di impegni professionali o a causa dell'età avanzata.

      2. Per le operazioni inerenti lo svolgimento del voto per corrispondenza in occasione delle prime consultazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede ad adottare, con proprio decreto, un apposito regolamento recante le modalità e le procedure per consentire tale modalità di voto.